Il Min. dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n.10/DF/2015, ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni previste ai fini IMU, TASI e TARI per i pensionati iscritti all’AIRE, proprietari di più immobili in Italia.
Dall’1.1.2015, l’art. 9-bis co. 1 del DL 47/2014 ha previsto che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tali immobili le imposte TASI e TARI sono ridotte ad un terzo.
La fattispecie esaminata dalla circolare riguarda quei pensionati iscritti all’AIRE che sono proprietari di più abitazioni dislocate in diversi Comuni del territorio italiano. In tali casi, in assenza di specifiche disposizioni in merito all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, il Ministero ritiene che la scelta possa essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al DM 30.10.2012, valevole anche per la TASI. In detto modello il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e deve riportare nello spazio “Annotazioni” la frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011″.