L’art. 12 co. 3 del DLgs. 33/2016, modificando l’art. 86 co. 3 del DLgs. 259/2003, ha previsto, fra l’altro, che non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale:
– gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
– le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici.
La disposizione trova applicazione a decorrere dall’1.7.2016 ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 33/2016, per cui da tale data gli elementi di reti e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci, pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.