C.T. Reg. Bari sez. Lecce 14.12.2015 n. 2709/22/15, nel ribadire che l’accertamento analitico-induttivo deve essere basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, ha sancito come l’Erario non possa, in automatico, presumere maggiori ricavi occultati sulla base del fatto che il canone per l’affitto di azienda sia stato, in seguito alla stipulazione del contratto di affitto originario, diminuito in ragione di transazione tra le parti contraenti.
Infatti, si tratta di una libera negoziazione fra le parti, su cui il giudice tributario non può interferire, salvo siano ravvisabili evidenti comportamenti di sicura evasione o elusione fiscale.