Qualora fosse necessario correggere la base imponibile IVA di un’importazione, si rileva che le modalità di assolvimento dell’imposta dovrebbero seguire la procedura adottata per l’operazione originaria. Di conseguenza:
– se l’IVA è stata assolta in Dogana, la medesima modalità dovrebbe essere seguita per la maggiore imposta;
– se l’IVA è stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, come avviene nel caso dei beni immessi in libera pratica con introduzione in deposito IVA, dovrebbe applicarsi il medesimo principio. In particolare, appare possibile correggere l’errore mediante l’emissione di un’autofattura integrativa obbligatoria, nel caso di variazione in aumento, oppure di una “(auto)nota” di credito facoltativa, nell’ipotesi di variazione in diminuzione.