Con la circ. 31.1.2018 n. 19, l’INPS ha comunicato gli importi massimi mensili, validi per l’anno 2018, relativi ai trattamenti di integrazione salariale, agli assegni ordinario ed emergenziale erogati dai Fondi di solidarietà per il settore del credito, alle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola.
Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale, l’INPS indica gli importi massimi mensili suddivisi secondo due soglie di reddito. In sintesi, in caso di retribuzione pari o inferiore a 2.125,36 euro, l’importo lordo mensile sarà pari a 982,40 euro (ossia a 925,03 euro al netto della riduzione del 5,84% ex L. 41/86), mentre, laddove la retribuzione superi la predetta soglia, l’importo lordo sarà pari a 1.180,76 euro mensili (1.111,80 euro netti),
I valori dei massimali vanno poi incrementati del 20% ai sensi dell’art. 2 co. 17 della L. 549/95, nel caso in cui i trattamenti vengano concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Invece, in relazione ai massimali mensili 2018 previsti per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la circ. 19/2018 rende noto che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è fissata in misura pari a 1.208,15 euro, mentre l’importo massimo mensile dell’indennità, per cui non opera la riduzione del 5,84%, non può in ogni caso superare 1.314,30 euro.