In tema di sanzioni e di ravvedimento per occultamento del canone di locazione e registrazione tardiva, la normativa risultante dall’entrata in vigore del DLgs. 158/2015 prevede che:
– se viene occultato anche in parte il corrispettivo previsto dal contratto, la sanzione applicabile (originariamente prevista nella misura dal 200% al 400%) è, di fatto, equiparata a quella per l’omessa registrazione, che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
– se la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, in luogo della sanzione ordinaria dal 120% al 240%, si applica la sanzione ridotta da un minimo del 60% a un massimo del 120% (in quest’ultima ipotesi, però, la norma prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione minima di 200 euro);
– in alcune circostanze, la sanzione minima prevista per i ritardi contenuti nei 30 giorni può risultare superiore a quella ordinaria non ridotta, considerata nella misura massima del 240%.
Inoltre, con la riforma del ravvedimento operoso (iniziata già nel 2015), resa talvolta più vantaggiosa dal DLgs. 158/2015, è possibile sanare le violazioni commesse fruendo di uno “sconto” che aumenta al diminuire del ritardo con cui ci si ravvede.
Per quanto attiene all’omesso o ritardato pagamento dell’imposta in presenza di un contratto registrato nei termini (con riferimento ai casi di risoluzione, proroga e cessione del contratto di locazione) è applicabile la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97 (opera quindi la modifica del DLgs. 158/2015, che consiste nella riduzione alla metà della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e a un 1/15 per ciascun giorno per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni).