La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.7.2024 n. 19734, ha affermato che, se, nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare intrapreso da un istituto di credito, viene chiesta la divisione della comunione ereditaria, in ragione dell’indivisibilità dell’immobile, e ne consegue la determinazione di un conguaglio a carico di alcuni comproprietari, da corrispondersi in favore della massa creditoria, anche l’istituto di credito procedente è tenuto, in solido, al pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza ai sensi dell’art. 57 co. 1 del DPR 131/86, in quanto “parte” in causa in senso sostanziale del giudizio.
Infine, viene sancito il presente principio di diritto: “il creditore procedente – il quale abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo – riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione sicché nell’ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure, ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato, in via solidale, ad imposta di registro” ex art. 57 co. 1 del DPR 131/86.