Nel confermare per il prossimo anno la tassazione agevolata dei premi di risultato nell’ottica di incentivare la produttività del lavoro e la competitività delle imprese, il Ddl. di bilancio 2017 (che, dopo aver ottenuto l’approvazione della Camera in data 28.11.2016, passa al vaglio del Senato):
– amplia la platea dei potenziali beneficiari della c.d. “detassazione”, innalzando da 50.000,00 a 80.000,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2016), da non oltrepassare per fruire del regime fiscale sostitutivo nell’anno di riferimento;
– innalza l’importo massimo delle somme detassabili, in generale, da 2.000,00 a 3.000,00 euro e, per le aziende che, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello, coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da 2.500,00 a 4.000,00 euro;
– per il resto, lascia inalterato l’impianto delineato dall’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015 e dal DM 25.3.2016, come integrati dalla circ. Agenzia Entrate 28/2016.
In particolare, restano ferme la tipologia e l’entità dell’agevolazione (imposta sostitutiva del 10%), l’inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione dei soli dipendenti privati, la necessità che le somme agevolabili siano erogate, a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili, in esecuzione dei contratti collettivi di secondo livello ex art. 51 del DLgs. 81/2015, la nozione di “premio di risultato” rilevante, incentrata sulla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di crescita perseguiti.
Viene, altresì, mantenuta la facoltà del dipendente, ove previsto dai contratti collettivi di secondo livello, di sostituire la corresponsione dei premi con determinati beni o servizi di welfare esclusi da tassazione. Essa, anzi, viene incentiva, con la previsione di ulteriori vantaggi per coloro che optino per la conversione.