Nel confermare, sulla base del medesimo meccanismo applicativo, l’applicabilità di un’imposta sostitutiva del 10% ai premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti privati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, la legge di bilancio 2017 introduce le seguenti novità:
– estensione della platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione a coloro che, nel 2016, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000,00 euro (anziché a 50.000,00 euro);
– detassazione dei premi fino ad un massimo di 3.000,00 euro (anziché di 2.000,00 euro), elevabili a 4.000,00 euro (anziché a 2.500,00 euro) in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
– possibilità di sostituire, per scelta del lavoratore, in presenza di una disposizione abilitante contenuta nella contrattazione collettiva di secondo livello, i premi monetari con contributi di assistenza sanitaria, contributi alla previdenza complementare o con azioni assegnate dal datore, fruendo dell’esenzione sia dalla tassazione sostitutiva che dalla tassazione ordinaria, anche in deroga ai limiti imposti dall’art. 51 co. 2 del TUIR.
Tali novità si applicheranno, secondo il c.d. “principio di cassa”, alle somme corrisposte dall’1.1.2017.
Esse potranno, peraltro, a certe condizioni, produrre effetti sugli accordi di secondo livello già operativi nel periodo di imposta 2016, determinando la necessità, per le parti stipulanti, di procedere alla loro modifica/integrazione, nonché al successivo deposito dell’accordo integrativo/modificativo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.