Il co. 182 e segg. dell’art. 1 della L. 208/2016 hanno reintrodotto i premi di risultato in denaro con la tassazione agevolata IRPEF al 10% ed hanno agevolato la possibilità di ricorso al welfare aziendale apportando modifiche all’art. 51 (co. 2 e ultimo periodo del co. 3) del TUIR.
In pratica, la nuova disciplina attribuisce al lavoratore dipendente la possibilità di convertire i premi monetari in welfare, avvantaggiandosi non solo della totale detassazione dei benefit, ma anche del completo azzeramento dei relativi oneri previdenziali, considerata la sostanziale coincidenza della base imponibile fiscale e contributiva, introdotta dall’art. 6 del DLgs. 314/97.
Sull’argomento, rispetto alle previgenti disposizioni, la nuova disciplina sulle somme detassabili ha un diverso perimetro di applicazione, dal momento che gli accordi territoriali e aziendali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Di conseguenza, le somme sono agevolate a condizione che la misurazione dei parametri individuati sia effettiva, rigorosa e corrispondente a oggettivi miglioramenti rispetto agli indicatori individuati.
Rimangono, pertanto, di per sé esclusi quegli emolumenti che solo potenzialmente possono incidere sulla produttività e che invece erano stati ricompresi nella previgente disciplina, come ad esempio gli straordinari, le indennità e le maggiorazioni varie.