La C.T. Prov. Caltanissetta 972/1/15 ha stabilito che anche l’impianto pubblicitario abusivo è soggetto all’imposta sulla pubblicità, in quanto il presupposto impositivo di cui all’art. 5 del DLgs. 507/93 è collegato alla semplice esposizione del messaggio promozionale, indipendentemente dalla presenza, o meno, dell’autorizzazione alla sua diffusione.
Nel caso di specie, il tributo si riferiva a impianti pubblicitari la cui autorizzazione all’installazione, a suo tempo rilasciata dal Comune, era scaduta. La ricorrente, considerato che l’Ente locale, nonostante le richieste in sanatoria presentate, non aveva ancora provveduto al suo rinnovo, riteneva che l’imposta non fosse dovuta.