Con un comunicato stampa del 14.6.2016, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato firmato il DPCM che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti con studi di settore.
Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza il 16.6.2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
I versamenti possono quindi essere effettuati:
– entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 7.7.2016 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.
Anche se non precisato dal comunicato stampa, la proroga dovrebbe riguardare anche:
– i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
– i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché esclusi per legge;
– i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.
I nuovi termini non riguardano i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2016 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti “non solari”).