La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza 11.1.2016 n. 29, ha ricordato che l’impugnativa di delibere assembleari presuppone, come requisito di legittimazione, l’esistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia (cfr. Cass. n. 26842/2008).
Nel caso di specie, quindi, i giudici hanno accolto l’eccezione preliminare della società appellante ed hanno respinto la domanda di accertamento dell’invalidità della delibera per essere venuto meno il presupposto legittimante la qualità di socio del ricorrente; socio che è stato anche condannato a pagare le spese del giudizio di secondo grado, perché soccombente.
Tuttavia, visto che al momento in cui il Tribunale aveva accolto il suo ricorso era ancora socio, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava alle spese del giudizio la società che aveva resistito al ricorso. La riforma della decisione era infatti correlata ad un fatto sopravvenuto e comunque non imputabile al socio (essendo l’esito di una procedura esecutiva nei suoi confronti).