A decorrere dall’1.1.2017, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, e non hanno optato per il regime ordinario, dovranno adeguare i propri sistemi contabili alla luce del riformato art. 18 del DPR 600/73. La nuova norma prevede le seguenti alternative:
– istituzione di nuovi registri cronologici in cui indicare i ricavi percepiti e le spese sostenute, oltre agli ordinari registri ai fini IVA;
– tenuta dei soli registri IVA con annotazioni idonee a sostituire i predetti registri cronologici.
In quest’ultimo caso, devono essere riportati separatamente i componenti non rilevanti ai fini IVA, nonchè l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell’ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
Un’ulteriore semplificazione contabile è prevista dal nuovo art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.