In vista della scadenza fissata al 18.12.2017, entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, si ricordano quali sono le condizioni richieste dalla norma al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le abitazioni concesse in comodato.
Dall’1.1.2016, l’art. 13 co. 3 del DL 201/2011 prevede, infatti, la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.