Dal 2019 l’IMU versata da imprese e professionisti in relazione agli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 40% (anziché in misura pari al 20%).
Resta ferma la totale indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP.
La deducibilità dell’IMU riguarda esclusivamente gli immobili strumentali di cui all’art. 43 del TUIR, con esclusione, quindi, di quelli “patrimonio” (art. 90 del TUIR) e di quelli “merce”. La deducibilità dovrebbe riguardare anche gli immobili strumentali assunti in locazione finanziaria o demaniali in concessione (su cui l’IMU è a carico dell’utilizzatore ex art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011), nonché le aree strumentali e quelle (non locate) delle società che esercitano l’attività agricola di coltivazione, in mancanza di opzione per la determinazione catastale del reddito.