La Cass. 27.9.2017 n. 22486 ha ribadito che ai fini dell’ICI, dell’IMU e della TASI, l’area edificabile posseduta in comproprietà da più soggetti, dei quali almeno uno lo conduca per lo svolgimento di attività agricola, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), deve essere considerato quale terreno agricolo.
Per tutti i comproprietari, infatti, opera la “finzione giuridica” prevista dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 504/92 che esclude la natura di area fabbricabile per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.