In scadenza il saldo dell’IMU per il 2015

Alla cassa, entro il prossimo 16 dicembre, per il saldo IMU per le abitazioni di lusso e per le seconde case; il saldo sarà altresì dovuto in relazione alle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale e per i fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali, nonché per le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.



Soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti al versamento dell’IMU, i seguenti soggetti:
– proprietario dell’immobile
– titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
– locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing
– concessionario di aree demaniali in regime di concessione
– coniuge assegnatario della ex casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà

Immobili esclusi

Il presupposto su cui si fonda l’IMU è il possesso di immobili (ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa), a prescindere dall’uso cui sono destinati ed indipendentemente dalla loro classificazione catastale; tuttavia, alcuni immobili sono esclusi per norma dal versamento dell’IMU:
– gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
– un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Immobili esenti per legge

Alcune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU:
– immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
– fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– fabbricati destinati ad usi culturali (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
– fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
– fabbricati di proprietà della Santa Sede;
– fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
– immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale;
– fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, etc.);
– terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000 euro;
– fabbricati, ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici);
– fabbricati colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009 distrutti o dichiarati inagibili, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità;
– fabbricati distrutti / inagibili a seguito del sisma del 2012 in Emilia;
– fabbricati rurali ad uso strumentale che possiedono i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993 necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.;
– immobili “merce” invenduti delle imprese di costruzione;
– immobili delle imprese immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita;
– immobili e costruiti e non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie;
– terreni agricoli ubicati in un Comune:
a) totalmente montano (lettera T)
b) parzialmente montano (lettera P) solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze

Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono, di norma, esenti da IMU, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Rimangono invece assoggettate ad IMU, le abitazioni principali di lusso, individuate dalle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali però continua a trovare applicazione:
– l’aliquota dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali);
– la detrazione di 200 euro, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento dell’imposta dovuta.
Taluni immobili possono essere assimilate all’abitazione principale, a discrezione di ciascun Comune e sono:
a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

Calcolo e versamento dell’IMU a saldo

L’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 ha disposto che l’IMU va versata:
– per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, si precisa che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
– in due rate di pari importo (50%), oppure in un’unica soluzione.
Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta a saldo va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nel termine vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.
L’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo, dovuto al Comune per l’intera annualità, risulta superiore all’importo stabilito:
– dal Comune, ovvero
– (qualora il Comune non vi abbia provveduto) dall’art. 25, comma 4, legge n. 289/2002, che attualmente è pari a 12 euro.
Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi spettanti, nei limiti delle vigenti disposizioni.

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