L’incentivo strutturale per l’occupazione stabile introdotto dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni (35 per il solo 2018) che, nel corso dell’intera loro vita lavorativa, non siano mai stati occupati a tempo indeterminato né presso lo stesso datore di lavoro, né presso un altro.
In proposito l’INPS, con la circ. n. 40/2018, ha affermato che:
– determinano l’inapplicabilità della misura anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato svolti all’estero, cessati per dimissioni o mancato superamento della prova:
– i contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
– non osta, invece, la previa sussistenza, in capo al giovane, di un rapporto di apprendistato non stabilizzato né di un rapporto di lavoro domestico o intermittente a tempo indeterminato.
Per verificare l’insussistenza, in capo al lavoratore da assumere, di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’INPS annuncia la realizzazione di un’apposita “utility”, fermo restando l’invito, ai datori di lavoro, di continuare ad acquisire, in ordine alla ricorrenza del requisito in questione, la dichiarazione del lavoratore ex DPR 445/2000.