L’art. 1 co. 247 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) proroga, per il biennio 2019-2020, il c.d. “Bonus sud”, ossia l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori la cui sede di lavoro sia ubicata nelle Regioni meno sviluppate (ad es., Abruzzo, Campania, ecc.):
– che non abbiano compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni);
– ovvero di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Tali misure possono essere adottate nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e devono trovare applicazione nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato disciplinata dagli artt. 107 e 108 del TFUE.
La norma in esame stabilisce, altresì, che, per i citati soggetti, l’esonero contributivo di cui all’art. 1-bis co. 1 del DL 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) sia:
– elevato fino al 100% (in luogo del 50%), nel limite massimo di importo stabilito (8.060,00 euro su base annua);
– cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.