Con il messaggio 14.3.2024 n. 1107, l’INPS è intervenuto in merito all’incentivo riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest’anno i requisiti per accedervi (62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni), decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile “Quota 103″ ex art. 14.1 del DL 4/2019.
Si ricorda che l’esercizio di tale facoltà, coordinata con la riformulata disciplina di “Quota 103″ dall’art. 1 co. 140 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), comporta la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Con l’occasione, l’INPS precisa che per i soggetti che maturano il diritto alla pensione “Quota 103″ nell’anno 2024, l’esonero contributivo in questione non può avere una decorrenza antecedente:
– al 2.8.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero al 2.10.2024 per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– all’1.9.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero all’1.11.2024 per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.