Ai sensi dell’art. 32 co. 2 del DPR 600/73, le richieste degli uffici finanziari al contribuente, come ad esempio l’invito a comparire per fornire giustificazioni sulle movimentazioni bancarie che si presumono non giustificate, devono prevedere un termine minimo per l’adempimento.
C.T. Prov. Milano 22.4.2016 n. 3677/40/16 ha sancito che se il termine non è rispettato, l’accertamento, per derivazione, è nullo.
Tuttavia i giudici errano nell’individuazione del termine, che è di quindici e non di trenta giorni; i trenta giorni, infatti, sono relativi alla richiesta dati nei confronti degli istituti finanziari, non del contribuente accertato.