Cass. 5.8.2016 n. 16440 ha stabilito che, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, a seguito della sentenza Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, non sussiste più alcun effetto legale presuntivo sia per i prelevamenti sia per i versamenti non giustificati.
Pertanto, in merito all’onere della prova, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che la movimentazione bancaria non giustificata si è concretizzata in un’evasione d’imposta.
Rileviamo che mediante la sentenza Corte Cost. 6.10.2014 n. 228 l’art. 32 del DPR 600/73 è stato dichiarato incostituzionale solo in merito ai prelevamenti non giustificati, essendo irragionevole che, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, possa legalmente presumersi che il prelevamento sia stato utilizzato per l’acquisto di merci strumentale alla rivendita di merci “in nero”.