Il visto di conformità apposto dal professionista non iscritto nell’elenco tenuto dalle competenti Direzioni regionali si considera non validamente rilasciato e, in caso di compensazione orizzontale, vi è l’irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione.
Secondo C.T. Reg. Lombardia 6.8.2019 n. 3335/16/19, però, nel caso in cui il professionista non risulti iscritto nel richiamato elenco ma possieda, in tale momento, tutti i requisiti, il contribuente non incorre nelle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97.