L’art. 34 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto “liquidità”) dispone che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), i professionisti, potenziali beneficiari, devono intendersi:
– non titolari di trattamento pensionistico (la Relazione illustrativa al decreto specifica che il riferimento è al “trattamento pensionistico diretto”);
– iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Quest’ultima previsione determina l’esclusione dall’indennità erogata dalle Casse private di quei lavoratori autonomi che, per effetto dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella professionale (ad esempio, come lavoratore subordinato), risultino iscritti a diverse gestioni previdenziali.
Va, inoltre, segnalato che è stato approvato con voto di fiducia dal Senato l’emendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 18/2020, che, integrando l’art. 44 co. 2 di tale decreto, limiterebbe l’indennità ai professionisti iscritti “in via esclusiva” agli enti di previdenza privata “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”. Le modifiche risultano, dunque, parzialmente difformi dal contenuto dell’art. 34 del DL 23/2020.