Con il messaggio 1.8.2017 n. 3180, l’INPS è intervenuto in merito alla disciplina dell’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli, chiarendo in primis come per questi ultimi sia precluso il beneficio dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio antecedente il licenziamento, la relativa contribuzione è stata versata prevalentemente nel settore agricolo.
Alla stregua, per i lavoratori in argomento non è possibile fruire dell’ASpI se l’attività agricola è stata svolta sempre con carattere di prevalenza nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel quadriennio o nei 12 mesi precedenti nel caso della NASpI.
In più, riferendosi al caso particolare di un operaio agricolo a tempo indeterminato che viene licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed ha svolto attività lavorativa per l’intero anno, l’INPS precisa che non è possibile erogare alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto, ai sensi di legge, non residuano giornate indennizzabili.
Resta comunque ferma la possibilità di percepire ad esempio la NASpI, purché nei 4 anni o negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il predetto lavoratore possa far valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.