L’INPS, con la circolare 5.5.2016 n. 74, ha fornito istruzioni sull’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL e rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, rimasti involontariamente senza lavoro – introdotta in via sperimentale, per l’anno 2015, dal DLgs. 22/2015 ed estesa agli eventi di disoccupazione che si verifichino dall’1.1.2016 al 31.12.2016 dalla L. 208/2015.
Nell’illustrare i vari aspetti della disciplina, l’Istituto si è soffermato, tra l’altro:
– sull’individuazione dell’ambito di applicazione (co.co.co./co.co.pro. e collaboratori delle P.A., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con esclusione di amministratori e sindaci, pensionati, soggetti titolari di partita IVA – quand’anche “silente” – assegnisti di ricerca e dottorandi);
– sui requisiti richiesti per l’accesso all’indennità (stato di disoccupazione, accredito contributivo di 3 mensilità, con esclusione, relativamente al 2016, della necessità di far valere anche l’ulteriore requisito contributivo/reddituale in precedenza previsto dall’art. 15 co. 2 lett. c) del DLgs. 22/2015);
– sul calcolo, sulla misura e sulla durata della stessa.
Vengono, inoltre, descritte le modalità di presentazione della domanda di DIS-COLL e le misure di condizionalità – rafforzate dal DLgs. 150/2015 – relative, in generale, alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.