Il trattamento contabile e fiscale delle indennità corrisposte alle società che svolgono attività di agente di commercio va distinto a seconda che si tratti di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), corrisposta dall’ENASARCO, o di indennità suppletiva di clientela, erogata direttamente dall’impresa preponente.
Mentre il versamento della parte di indennità destinata al FIRR prescinde dall’effettuazione di una controprestazione specifica da parte dell’agente, l’indennità suppletiva di clientela spetta solo se il rapporto si scioglie per causa non imputabile all’agente e al ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 1751 co. 1 c.c.
Da quanto sopra emerge come per l’indennità corrispondente al FIRR appaia corretta l’imputazione pro rata temporis nel bilancio dell’agente, in quanto si tratta di importi che, fatte salve alcune patologie del rapporto (es. ritenzione indebita di somme), spettano in ogni caso all’agente. Analogamente, sotto il profilo fiscale tali importi sono assoggettati ad imposizione per competenza.
Considerazioni diverse valgono in merito all’indennità suppletiva di clientela, per la quale, trattandosi di un componente positivo non certo, in ossequio al principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.), appare corretta l’impostazione per cui la stessa debba essere iscritta nel bilancio dell’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.