La Cass. 6.5.2016 n. 9180 ribadisce che, in base all’art. 6 co. 2 del TUIR, le indennità percepite dalla persona fisica a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”), mentre non lo sono nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”).
Nel caso di specie, un contribuente aveva ricevuto una somma, a seguito della cessione bonaria di un grande terreno, nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità, tesa ad indennizzare la perdita della qualità di imprenditore agricolo, il costo delle pratiche burocratiche per il cambio della destinazione d’uso dell’immobile rimasto di proprietà, nonché il costo della serra e dell’impianto di riscaldamento e, infine, il ristoro del “danno biologico”.