Indennità risarcitorie per i dipendenti – Concorso alla formazione del reddito (Cass. 4.2.2016 n. 2229)

La Corte di Cassazione 2229/2016 si è pronunciata sul tema della tassabilità di somme corrisposte a vario titolo dai datori di lavoro ai propri dipendenti e, nello specifico, degli importi corrisposti per il mancato godimento del riposo biologico previsto a fronte del rischio professionale cui il lavoratore è sottoposto.
Il lavoratore riteneva le somme in esame escluse da tassazione in quanto percepite a titolo di “indennità risarcitoria”, mentre l’Agenzia delle Entrate, nel proporre ricorso per Cassazione, lamentava che tali somme avessero la stessa natura “lavorativa” dei diritti che andavano a sostituire, e come tali, fossero tassabili.
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, la tassabilità IRPEF di un’erogazione economica effettuata dal datore di lavoro al prestatore è esclusa qualora l’erogazione stessa non trovi la sua “causa” nel rapporto di lavoro. Diversamente, occorre riscontrare, in relazione alla concreta volontà delle parti, che l’erogazione non trovi la fonte della propria obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, successivi alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte ha quindi concluso che l’indennità in esame fosse assoggettabile a tassazione IRPEF, trovando “causa” nel rapporto di lavoro, e non avendo natura risarcitoria.

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