Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 per i lavoratori dipendenti in possesso di specifiche condizioni. Il lavoratore deve avere:
– reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
– imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13 co. 1 del TUIR;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall’art. 12 co. 1 lett. c) decimo periodo del TUIR).
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
– vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale);
– vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
L’indennità potrà essere fruita in:
– busta paga;
– dichiarazione dei redditi.