L’art. 2 del DL 167/2024, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267, modifica le condizioni per ottenere l’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”), estendendone l’ambito applicativo.
La modifica riguarda in particolare il requisito relativo alla condizione familiare; adesso si prevede infatti che il lavoratore debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR).
Tuttavia, solo un lavoratore in famiglia potrà beneficiare del bonus. Il decreto prevede infatti anche l’inserimento del co. 2-bis all’art. 2-bis del DL 113/2024, il quale prevede che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Viene infine modificato anche il co. 4, nella parte in cui si prevede la richiesta scritta del lavoratore al proprio datore. In particolare, sarà adesso necessario indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli