Indennizzo percepito a fronte di accordi transattivi con la banca – Esclusione dal reddito (ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2017 n. 153)

In base alla ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2017 n. 153, le somme corrisposte da una banca in liquidazione coatta amministrativa ai propri soci, a fronte della stipula di accordi transattivi relativi a pretese risarcitorie che i soci avrebbero potuto vantare in relazione agli investimenti effettuati, non assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 co. 2 del TUIR in quanto volte a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale (“danno emergente”) subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalla banca.
Nel caso di specie, gli accordi stabilivano l’erogazione di un indennizzo quale ristoro del danno da investimento disinformato, non corretta applicazione della disciplina relativa all’attività di intermediazione, mancata pubblicazione di un prospetto informativo, mancato disinvestimento, irregolarità formali dei contratti o collocamento fuori sede di strumenti finanziari.
Per l’Agenzia, l’esame delle suddette fattispecie porta a concludere che la pretesa risarcitoria dei soci abbia ad oggetto il ristoro di un “danno emergente” di natura patrimoniale, cagionato da condotte poste in essere dalla banca e riconducibili alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF (DLgs. 58/98). Peraltro, l’indennizzo non risulta parametrato in alcun modo alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore degli stessi, bensì risulta determinato in misura forfetaria (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2017 n. 3).

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