Indicatori della crisi e procedure di allerta – Novità del DLgs. 14/2019

L’art. 13 del DLgs. 14/2019 prevede che lo stato di crisi è rilevabile attraverso indici idonei ad evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, qualora la durata residua del periodo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi seguenti.
L’orizzonte temporale inferiore all’esercizio potrebbe indurre a valutazioni non aderenti alla realtà nel caso di imprese esercenti un’attività stagionale e non sembra coerente con le tempistiche previste dal principio di revisione ISA Italia 570 sulla continuità aziendale.
Inoltre, gli indici significativi misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Il riferimento, però, non è solo agli interessi finanziari sulle passività, ma anche alla quota capitale delle stesse, coerentemente con il principio generale della sostenibilità del debito.

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