Con la sentenza n. 4145 del 2.3.2016, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di rimborsi IVA, precisando che occorre distinguere fra la domanda di restituzione del credito maturato e l’adempimento necessario per attivare il procedimento di restituzione.
Il diritto al rimborso, infatti, sorge con la presentazione tempestiva della dichiarazione annuale nella quale è riportato l’importo del credito IVA. La presentazione successiva dell’istanza di rimborso (modello VR) non può, pertanto, ritenersi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92; dovendo, piuttosto, considerarsi assoggettata al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Si ricorda, in proposito, che l’Agenzia delle Entrate si era impegnata ad abbandonare i contenziosi pendenti in tutte le ipotesi di omessa presentazione del modello VR, limitandosi a rilevare la sussistenza dei presupposti per la spettanza del diritto al rimborso.