L’art. 13 co. 3 del D.Lgs. 14/2019 ammette la possibilità di derogare agli indici elaborati dal CNDCEC. A tal fine, è necessario che l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC ne esponga le ragioni nella nota integrativa, indicando anche i propri indici idonei a far presumere la sussistenza del proprio stato di crisi. L’adeguatezza di questi indicatori sostitutivi, in rapporto alla specificità aziendale, deve, inoltre, essere attestata da un professionista indipendente.
Il contenuto letterale della norma pone diversi dubbi operativi, alcuni dei quali legati al fatto che l’impresa possa avvalersi della deroga esclusivamente tramite la nota integrativa: non è, quindi, espressamente disciplinato il caso della micro-impresa – qualora si avvalga della facoltà di non redigere la nota integrativa (art. 2435-ter co. 2, n. 2) c.c.) – così come quello della società di persone e dell’imprenditore individuale, anch’essi soggetti agli strumenti di allerta a prescindere dalle dimensioni, seppur compatibilmente con la loro struttura organizzativa (art. 12 co. 7 del DLgs. 14/2019).