Alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto attuativo, previsto dall’art. 3 co. 2 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) a fronte delle modifiche apportate alla disciplina del meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) a decorrere dall’1.1.2018.
Si ritiene che:
– al momento l’unica fonte di riferimento è rappresentata dagli elenchi validi per il 2018, pubblicati in data 19.12.2017 sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, i quali individuano i soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
– l’assenza del decreto attuativo, se non comporta l’effetto di posticipare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, appare giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni per errori dovuti alla situazione di incertezza;
– qualora un fornitore ritenga che il suo cliente rientri nell’ambito di applicazione del predetto meccanismo, potrà richiedere il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 17-ter co. 1-quater del DPR 633/72, contrariamente a quanto precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27;
– i cessionari che ritengono di avere le caratteristiche per l’applicazione della scissione dei pagamenti, e che non sono stati inclusi negli elenchi, potranno segnalare tale circostanza utilizzando l’apposito modulo di richiesta previsto dall’applicazione informatica disponibile sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze.