Cass. 21.9.2016 n. 18491 ha sancito che l’ingiunzione fiscale di cui al RD 639/10 non è un atto di riscossione ma accertativo, quindi, successivamente alla sua emanazione, occorre iscrivere le somme a ruolo per poter procedere con l’esecuzione forzata.Trattasi di decisione molto censurabile, posto che, secondo un orientamento più che consolidato, l’ingiunzione fiscale costituisce un surrogato del ruolo (così, implicitamente, Cass. SS.UU. 5.1.2016 n. 29).
Non a caso, viene spesso utilizzata dagli enti locali e dai concessionari locali per riscuotere le proprie entrate, quando essi non hanno deciso di avvalersi dell’opera di Equitalia.
Accogliendo l’interpretazione esposta, sarebbe in discussione la legittimità di tutte le esazioni avvenute sulla base dell’ingiunzione fiscale.