Innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante – Novità della legge di stabilità 2016 – “Favor rei” – Risposte del MEF a Telefisco 2016

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2016, ha fornito primi chiarimenti in relazione alle novità in materia di contanti poste in essere dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che, si ricorda, con l’art. 1 co. 898, ha modificato l’art. 49 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007, elevando da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante.
In particolare è stato precisato che:
-resta esclusa la possibilità di detenere un libretto al portatore con saldo corrispondente alla nuova soglia. Resta, infatti, invariato il comma 12 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale “il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille”;
-la nuova soglia di 2.999,99 euro riguarda anche il “trasferimento” di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, ancorché ogni strumento, singolarmente, dovrà essere inferiore a 1.000,00 euro. Non sembra, quindi, dar luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso soggetto il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900,00 euro, in quanto l’importo complessivamente trasferito (2.700,00 euro) non supera la soglia di circolazione del contante attualmente fissata a 2.999,99 euro;
-il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e la dottrina prevalente, escludono in materia di sanzioni amministrative, in assenza di una specifica indicazione normativa, l’applicazione del principio del “favor rei”. Si applica invece il disposto di cui all’art. 1 della L. 689/81, che prevede l’assoggettamento della condotta addebitata alla legge del tempo in cui è stata posta in essere. Si tratta di una norma che ha superato anche l’esame di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. 28.11.2002 n. 501). Restano, quindi, sanzionabili i trasferimenti di denaro contante, di titoli e di libretti al portatore effettuati entro il 31.12.2015 in misura superiore al limite allora in vigore (1.000,00 euro), ma non oltre il nuovo limite di 2.999,99 euro.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>