Il Trib. Parma 3.8.2023, con rinvio pregiudiziale, ha rimesso alla Corte di Cassazione la questione riguardante l’applicabilità degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro in considerazione del contrasto giurisprudenziale presente in materia.
Infatti, accanto a un orientamento che nega l’applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro in osservanza dell’art. 429 co. 3 c.p.c., ve n’è un altro, più recente, per cui, invece, tale norma rinvierebbe all’intera disciplina di cui all’art. 1284 c.c.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva domandato la somma di 4.000,00 euro a titolo di interessi moratori su un totale di 25.000,00 euro.