Il superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 spetta per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, anche effettuati sulle “parti comuni” di condomini residenziali (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 24/2020).
Rientrano tra le parti comuni interessate dall’agevolazione “le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio” ai sensi dell’art. 1117 c.c., ma anche (essendo tale elencazione non tassativa) i muri di contenimento. Gli interventi effettuati su un muro di contenimento, pertanto, possono beneficiare del superbonus del 110% (in quanto annoverati tra le “parti comuni”) a condizione che gli interventi siano funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale.
L’agevolazione spetta al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardi gli elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58.