Secondo il Tribunale di Bergamo, sentenza 22.6.2023 n. 1348, la delibera con cui il condominio decide di effettuare degli interventi che danno accesso al superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 è nulla – per carenza di un elemento essenziale – se in essa non viene espressamente individuato il soggetto che si occuperà di fatto dei lavori.
Risulta parimenti nulla la delibera in cui, sempre nell’ambito di interventi che danno accesso al superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, il condominio non ha provveduto alla costituzione – ex art. 1135 c.c. – del fondo speciale.