Per gli interventi di ricostruzione degli edifici colpiti da eventi sismici di cui all’art. 119 co. 8-ter del DL 34/2020, il superbonus spetta in misura “rafforzata” (con aliquota pari al 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025).
Con la risposta ad interpello 9.1.2024 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale previsione si applica alle spese per la ricostruzione di edifici che al contempo risultano:
– “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, dall’1.4.2009, nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– nonché oggetto di erogazione dei contributi per la ricostruzione (cfr. anche la ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 8).
Tale disposizione non trova pertanto applicazione per gli edifici privi della condizione di inagibilità (come, ad esempio, gli edifici già oggetto di un precedente intervento di ricostruzione che ha ripristinato l’agibilità).
Non sussistendo le condizioni richieste per il regime “rafforzato”, il superbonus può comunque spettare nella misura “ordinaria” prevista dal co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.