Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus c.d. “rafforzato” – Richiesta del contributo per la ricostruzione – Opzioni esercitabili (risposta interrogazione parlamentare 9.4.2025 n. 5-03765)

Gli interventi che possono beneficiare della detrazione superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 secondo la “speciale disciplina eventi sismici di cui al co. 8-ter dell’art. 119″ continuano a beneficiare della detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare 9.4.2025 n. 5-03765, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno precisato che possono optare per cessione/sconto, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (quindi anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 per il solo superbonus) i contribuenti che:
– hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione entro il 29.3.2024 (è irrilevante che successivamente vi abbiano rinunciato);
– hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30.3.2024 soltanto a condizione che, alternativamente, entro il 29.3.2024 risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 1 co. 2 del DL 11/2023 (CILAS, delibera assembleare o titolo abilitativo), oppure si tratti di interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 o a far data dal 24.8.2016 e la richiesta di contributo rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l’evento sismico del 6.4.2009 (art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023).

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