L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 486/2020, ha precisato che un contribuente proprietario di una casa in Italia, e quindi titolare del relativo reddito fondiario, può beneficiare del superbonus del 110% (essendo con molta probabilità incapiente d’imposta, il contribuente potrà optare per la cessione/sconto sul corrispettivo).
Il lavoratore frontaliero proprietario, assieme al coniuge, della casa di abitazione, quindi, in quanto proprietario, risulta titolare del relativo reddito fondiario imponibile in Italia.
Tale reddito fondiario, in quanto riferito alla casa di abitazione, è verosimilmente neutralizzato dalla deduzione spettante dal reddito complessivo, ai sensi del co. 3-bis dell’art. 10 del TUIR, in misura pari al “reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze”, ma ciò è irrilevante, perché la condizione che deve essere soddisfatta è “soltanto” quella della titolarità di redditi imponibili.