Per Cass. 15.4.2016 n. 7521, nonostante l’ipoteca esattoriale non sia un atto espropriativo, in via interpretativa rientra nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c., quindi è onere del debitore dimostrare che essa non è iscrivibile in quanto il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza.
Tale circostanza, in relazione ai debiti IVA, non è automaticamente esclusa per il fatto che si tratta di debiti sorti nell’esercizio di attività commerciali.
Il problema emerge poichè, ai sensi dell’art. 170 c.c., “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.