Con la sentenza 15.1.2016 n. 573, la Corte di Cassazione ha affermato che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione.
Tale circostanza si verifica tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulta ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; come tale, il capitale è inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.