Con la sentenza 30.10.2015 n. 22209, la Corte di Cassazione ha affermato che, per deliberare in ordine all’assoggettamento ad IRAP dei medici, nessun rilievo assumono:
– l’ammontare dei compensi percepiti;
– l’eventuale convenzione stipulata con il SSN.
Sempre sullo stesso tema, si ricorda che, con la risposta all’interrogazione parlamentare del 29.10.2015, è stato ribadito che la mera disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerato di per sé indice di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri di convenzione con il SSN) rientrano nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Diversamente, la presenza di elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale (tra cui vanno ragionevolmente compresi anche terzi collaboratori) dovrebbe configurare la sussistenza del presupposto oggettivo del tributo (nello stesso senso, circ. Agenzia Entrate 28/2010).