Il rinvio del regime IRI, la cui decorrenza dovrebbe slittare al periodo d’imposta 2018 secondo quanto previsto dal Ddl. di bilancio 2018 presentato al Senato, potrebbe cogliere impreparati i contribuenti che, nella prospettiva di aderire all’opzione di cui all’art. 55-bis del TUIR, non hanno versato gli acconti d’imposta, o lo hanno fatto in misura minore, adottando il c.d. metodo previsionale.
Per tali contribuenti, la suddetta modifica normativa potrebbe, infatti, determinare l’omesso versamento, in tutto o in parte, degli acconti IRPEF 2017, fattispecie in relazione alla quale è prevista la sanzione del 30% per ogni importo non versato, dimezzata al 15% per i versamenti con ritardi non superiori a 90 giorni (art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97).
Fatte salve le eventuali clausole di salvaguardia che potranno essere previste durante l’iter di approvazione della Legge di bilancio 2018 al fine di escludere conseguenze sanzionatorie per i contribuenti, sarebbe, in ogni caso, possibile sostenere la non applicazione delle suddette sanzioni, tenuto conto che:
– tali violazioni sono state determinate da una modifica normativa che ha posticipato (con effetto retroattivo) la decorrenza dell’opzione IRI al 2018, condizione in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate ha già escluso in precedenza ogni conseguenza sanzionatoria (ris. n. 176/2003);
– più in generale, le stesse non potrebbero essere, in nessun modo, attribuite ad una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa, dei medesimi (art. 5 co. 1 del DLgs. 472/97).