Secondo quanto stabilito dalla C.T.Reg. Lazio n. 4148/21/2016, l’ipoteca deve essere cancellata se Equitalia non ha eseguito correttamente la notifica della cartella di pagamento.Nel caso di specie, i giudici di secondo grado accolgono la doglianza del contribuente relativa all’erronea applicazione dell’art. 140 del Codice di procedura civile il quale stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna, l’attività dell’ufficiale giudiziario si articola in tre fasi:
– deposito di una copia dell’atto presso la sede del Comune mediante consegna al segretario comunale o a un impiegato;
– affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
– spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito (comunicazione di avvenuto deposito).
La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte le suddette formalità.
Nel caso esaminato dai giudici, Equitalia ha prodotto in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa priva della sottoscrizione del destinatario; ciò significa che “non vi è prova che il destinatario della cartella – e cioè il contribuente – sia stato effettivamente informato della notifica, ex articolo 140 codice di procedura civile”. Di conseguenza, per la C.T.Reg. Lazio, deve essere accolto l’appello del contribuente e, per l’effetto, deve essere annullata l’iscrizione ipotecaria.